Art. 4.
(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumano carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
      2. I distretti biologici, nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», definisce, con proprio decreto, d'intesa con

 

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la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici, che devono prevedere anche le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.